1. Le Parti intendono conformarsi alle disposizioni dell'articolo XVII del GATT 1994, delle relative note e disposizioni aggiuntive e dell'intesa dell'OMC sull'interpretazione dell'articolo XVII del GATT 1994, che sono incorporati nel presente accordo e ne fanno parte, mutatis mutandis. 2. Se una Parte chiede all'altra Parte informazioni su singole imprese commerciali di Stato, sul modo in cui esse operano e sulla maniera in cui le relative attivita' incidono sugli scambi bilaterali, la Parte interpellata garantisce la massima trasparenza possibile, fatto salvo l'articolo XVII.4(d) del GATT1994 sulle informazioni riservate. 3. Le Parti garantiscono che tutte le imprese commerciali di Stato fornitrici di beni o servizi rispettino gli obblighi sottoscritti in forza del presente accordo.
Testo vigente dal 17 ottobre 2016
