[1]Imprese commerciali di Stato
[2]1. Le Parti confermano i loro diritti e obblighi esistenti in forza dell'articolo XVII del GATT 1994, delle sue note interpretative e dell'Intesa sull'interpretazione dell'articolo XVII del GATT 1994, figuranti nell'allegato 1A dell'accordo OMC, che sono incorporati nel presente accordo e ne fanno parte, mutatis mutandis. 2. Se una Parte chiede all'altra Parte informazioni su casi particolari di imprese commerciali di Stato, il loro modo di funzionamento e l'effetto delle loro attivita' sugli scambi bilaterali, la Parte interpellata tiene conto della necessita' di assicurare la massima trasparenza possibile, fatto salvo l'articolo XVII.4(d) del GATT 1994 sulle informazioni riservate.
Testo vigente dal 3 settembre 2015
