[1]Protezione dei dati personali

[2]1. Le Parti convengono di cooperare per migliorare il livello di protezione dei dati personali in conformita' delle massime norme internazionali, quali quelle contenute negli orientamenti delle Nazioni Unite per la gestione degli schedari computerizzati di dati personali (risoluzione 45/95 dell'Assemblea generale ONU del 14 dicembre 1990). 2. Nella cooperazione per la protezione dei dati personali puo' rientrare, fra l'altro, l'assistenza tecnica sotto forma di scambio d'informazioni e di conoscenze.

Testo vigente dal 17 ottobre 2016

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urn:nir:stato:legge:2016-10-03;186~art104 · fonte su Normattiva