[1]Clausola evolutiva

[2]1. Le Parti possono modificare, rivedere e ampliare, di concerto, il presente accordo al fine di intensificare la cooperazione, anche mediante accordi o protocolli su settori o attivita' specifici. 2. Ai fini dell'applicazione del presente accordo, ciascuna Parte puo' formulare suggerimenti per estendere il campo della cooperazione, tenendo conto dell'esperienza acquisita nella sua attuazione. Il consiglio di cooperazione e' competente a decidere eventuali estensioni del campo della cooperazione del presente accordo.

Testo vigente dal 17 ottobre 2016

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urn:nir:stato:legge:2016-10-03;186~art119 · fonte su Normattiva