[1]Clausola evolutiva
[2]1. Le Parti possono modificare, rivedere e ampliare, di concerto, il presente accordo al fine di intensificare la cooperazione, anche mediante accordi o protocolli su settori o attivita' specifici. 2. Ai fini dell'applicazione del presente accordo, ciascuna Parte puo' formulare suggerimenti per estendere il campo della cooperazione, tenendo conto dell'esperienza acquisita nella sua attuazione. Il consiglio di cooperazione e' competente a decidere eventuali estensioni del campo della cooperazione del presente accordo.
Testo vigente dal 17 ottobre 2016
