[1]Clausola sui futuri sviluppi

[2]1. Le Parti possono modificare, rivedere e ampliare, di concerto, il presente accordo al fine di intensificare la cooperazione, anche mediante accordi o protocolli su settori o attivita' specifici. 2. Nell'ambito dell'attuazione del presente accordo, ciascuna delle Parti puo' formulare suggerimenti per estendere il campo della cooperazione, tenendo conto dell'esperienza acquisita nell'applicare il presente accordo.

Testo vigente dal 23 novembre 2011

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urn:nir:stato:legge:2011-10-27;192~art42 · fonte su Normattiva