[1]Misure di salvaguardia

[2]1. Se, in circostanze eccezionali, i movimenti di capitali tra l'Unione e l'Iraq causano o rischiano di causare serie difficolta' al funzionamento della politica monetaria o di cambio dell'Unione o dell'Iraq, l'Unione e l'Iraq possono rispettivamente adottare misure di salvaguardia riguardanti i movimenti di capitali tra di loro per un periodo non superiore a sei mesi, purche' dette misure risultino strettamente necessarie. 2. La Parte che adotta le misure di salvaguardia ne informa quanto prima l'altra Parte, fornendo lo scadenzario della relativa abrogazione.

Testo vigente dal 17 ottobre 2016

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urn:nir:stato:legge:2016-10-03;186~art38 · fonte su Normattiva