[1]Elenco degli arbitri

[2]1. Il comitato di cooperazione compila, entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente accordo, un elenco di 15 nominativi di persone disposte e atte ad esercitare la funzione di arbitro. Ciascuna Parte designa cinque arbitri. Le Parti indicano inoltre cinque nominativi di persone che non siano cittadini ne' dell'una ne' dell'altra Parte con il compito di presiedere il collegio arbitrale. Il comitato di cooperazione veglia affinche' la composizione dell'elenco sia mantenuta costante. 2. Gli arbitri devono vantare conoscenze o esperienze specifiche in materia di diritto e commercio internazionale. Essi devono essere indipendenti, esercitare funzioni a titolo personale, non accettare istruzioni da alcuna organizzazione o Governo ne' essere collegati al Governo di nessuna delle Parti; gli arbitri sono tenuti al rispetto del codice di condotta.

Testo vigente dal 17 ottobre 2016

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urn:nir:stato:legge:2016-10-03;186~art78 · fonte su Normattiva