[1]Lodi e decisioni del collegio arbitrale

[2]1. Il collegio arbitrale fa il possibile per adottare decisioni consensuali. Qualora risulti pero' impossibile adottare una decisione consensuale, si procede a maggioranza. Il parere degli arbitri dissenzienti non e' tuttavia pubblicato in alcun caso. 2. I lodi del collegio arbitrale sono vincolanti per le Parti e non generano diritti o obblighi per le persone fisiche o giuridiche. Il lodo accerta i fatti e l'applicabilita' delle pertinenti disposizioni dell'accordo e fornisce le motivazioni alla base di tutte le risultanze e conclusioni in esso contenute. Il comitato di cooperazione rende pubblico il lodo del collegio arbitrale in ogni sua parte, a meno che non decida altrimenti per salvaguardare la riservatezza delle informazioni commerciali.

Testo vigente dal 17 ottobre 2016

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urn:nir:stato:legge:2016-10-03;186~art77 · fonte su Normattiva