[1]Istruzione, formazione e giovani

[2]1. Le Parti si impegnano a promuovere la cooperazione in materia di istruzione, formazione e politiche per i giovani nel reciproco vantaggio, tenendo conto della disponibilita' delle risorse e promuovendo l'uguaglianza di genere. 2. Le Parti incoraggiano in particolare lo scambio di informazioni, know-how, studenti, studiosi, risorse tecniche, giovani e giovani lavoratori e il potenziamento delle capacita', sfruttando i dispositivi esistenti nell'ambito dei programmi di cooperazione e avvalendosi dell'esperienza maturata da entrambe in questo ambito. 3. Le Parti concordano inoltre di intensificare la cooperazione tra istituti di istruzione superiore tramite dispositivi quale il programma Erasmus Mundus, nell'intento di favorire l'eccellenza e l'internalizzazione dei rispettivi sistemi educativi.

Testo vigente dal 17 ottobre 2016

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urn:nir:stato:legge:2016-10-03;186~art83 · fonte su Normattiva