[1]Occupazione e sviluppo sociale

[2]1. Le Parti concordano di potenziare la cooperazione in materia di occupazione e affari sociali, estendendola alla coesione sociale, al lavoro dignitoso, alla salute e alla sicurezza sul posto di lavoro, in materia di dialogo sociale, di sviluppo delle risorse umane e di uguaglianza di genere, al fine di garantire a tutti un'occupazione piena e produttiva e condizioni di lavoro dignitose quali fattori essenziali per lo sviluppo sostenibile e la riduzione della poverta'. 2. Le Parti ribadiscono l'impegno a promuovere e applicare efficacemente le norme in materia sociale e del lavoro internazionalmente riconosciute. Tutte le attivita' intraprese dalle Parti nel quadro del presente accordo tengono conto dell'attuazione dei pertinenti accordi multilaterali in materia sociale e del lavoro. 3. Tra le forme di cooperazione figurano, fra le altre cose: programmi e progetti specifici definiti di comune accordo, il dialogo, il potenziamento delle capacita', la cooperazione e iniziative su temi d'interesse comune a livello bilaterale o multilaterale. 4. Le Parti convengono di coinvolgere nel processo di dialogo e di cooperazione le parti sociali e gli altri interessati.

Testo vigente dal 17 ottobre 2016

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urn:nir:stato:legge:2016-10-03;186~art84 · fonte su Normattiva