[1]Trattamento della nazione piu' favorita

[2]1. Le Parti si riservano reciprocamente il trattamento della nazione piu' favorita a norma dell'articolo I.1 del GATT 1994 e delle relative note e disposizioni aggiuntive. 2. Il disposto del paragrafo 1 non si applica:

  • a)ai vantaggi concessi al fine di creare un'unione doganale o una zona di libero scambio conformemente al GATT 1994 oppure derivanti dall'istituzione di una tale unione doganale o zona di libero scambio;
  • b)ai vantaggi concessi a paesi specifici conformemente al GATT 1994 e ad altre intese internazionali a favore di paesi in via di sviluppo.

Testo vigente dal 17 ottobre 2016

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urn:nir:stato:legge:2016-10-03;186~art10 · fonte su Normattiva