[1]Trattamento nazionale
[2]Ciascuna Parte riserva alle merci dell'altra Parte il trattamento nazionale in conformita' dell'articoloIII del GATT 1994, delle relative note e disposizioni aggiuntive. A tale scopo, l'articoloIII del GATT 1994, con le relative note e disposizioni aggiuntive, e' incorporato e costituisce parte del presente accordo, mutatis mutandis.
Testo vigente dal 17 ottobre 2016
