[1]Trattamento nazionale

[2]Ciascuna Parte riserva alle merci dell'altra Parte il trattamento nazionale in conformita' dell'articoloIII del GATT 1994, delle relative note e disposizioni aggiuntive. A tale scopo, l'articoloIII del GATT 1994, con le relative note e disposizioni aggiuntive, e' incorporato e costituisce parte del presente accordo, mutatis mutandis.

Testo vigente dal 17 ottobre 2016

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urn:nir:stato:legge:2016-10-03;186~art11 · fonte su Normattiva