[1]Telecomunicazioni

[2]Le Parti cooperano al fine di:

  • a)promuovere e intensificare lo scambio di informazioni sulle normative applicabili e su eventuali riforme legislative future nel settore delle telecomunicazioni onde garantire una maggiore comprensione dei rispettivi quadri regolamentari in materia;
  • b)scambiarsi informazioni sugli sviluppi in materia di tecnologie dell'informazione e delle comunicazione e relative norme.

Testo vigente dal 17 ottobre 2016

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urn:nir:stato:legge:2016-10-03;186~art94 · fonte su Normattiva