[1]Cooperazione doganale e tributaria

[2]1. Le Parti istituiscono una cooperazione doganale, soprattutto in materia di formazione, semplificazione delle formalita' doganali, documentazione, procedure, prevenzione, indagine e repressione delle violazioni delle normative doganali, finalizzata a garantire la conformita' con tutte le disposizioni di cui e' prevista l'adozione in relazione agli scambi e l'avvicinamento del sistema doganale iracheno a quello dell'Unione. 2. Ferme restando le rispettive competenze e al fine di potenziare e sviluppare le attivita' economiche pur tenendo presente la necessita' di elaborare un quadro regolamentare adeguato, le Parti riconoscono e si impegnano ad applicare i principi del buon Governo in ambito tributario, segnatamente la trasparenza, lo scambio di informazioni e la concorrenza fiscale leale. A tal fine, nell'ambito delle rispettive competenze, le Parti si impegnano a migliorare la cooperazione internazionale in materia tributaria e a elaborare misure volte a un'effettiva attuazione dei suddetti principi.

Testo vigente dal 17 ottobre 2016

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urn:nir:stato:legge:2016-10-03;186~art96 · fonte su Normattiva