[1]Cooperazione nel settore statistico

[2]Le Parti si impegnano a promuovere, incoraggiare e agevolare la cooperazione in ambito statistico. Esse si orientano in tal senso a istituire e potenziare il sistema statistico nazionale, a svilupparne la capacita', garantendo anche l'elaborazione di metodologie statistiche e la produzione e diffusione di dati statistici sugli scambi di beni e servizi e, piu' in generale, in qualsiasi altro ambito di sostegno alle priorita' sociali e economiche nazionali definite dal presente accordo che si prestano al trattamento statistico.

Testo vigente dal 17 ottobre 2016

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urn:nir:stato:legge:2016-10-03;186~art97 · fonte su Normattiva