[1]Statistiche

[2]1. Le parti convengono di promuovere la cooperazione al fine di armonizzare e sviluppare metodologie statistiche, anche per quanto riguarda la raccolta, l'elaborazione, l'analisi e la diffusione di statistiche. 2. A tal fine, le parti convengono di intensificare la cooperazione, anche in sede regionale e internazionale, con progetti di potenziamento della capacita' o altri progetti di assistenza tecnica, estesa anche alla fornitura di software statistici moderni, al fine di migliorare la qualita' delle statistiche.

Testo vigente dal 29 aprile 2016

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urn:nir:stato:legge:2016-04-06;56~art51 · fonte su Normattiva