Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 30 novembre 1926 al 9 maggio 2025. Leggi il testo vigente →

[1](1) La Compagnia si obbliga a cedere ad ognuno degli Stati interessati, che ne fara' domanda, l'esercizio delle linee sociali che traversano il territorio del relativo Stato, per la durata del presente accordo.

[2](2) E' convenuto che fra queste linee sono comprese anche le ferrovie, per le quali, mediante atti speciali di concessione, e' stata accordata alla Compagnia una concessione e precisamente:

[3]da Liesing a Kaltenleutgeben;

[4]da Mödling a Hinterbrühl; e da Spielfeld a Radkersburg, e che a queste ferrovie le disposizioni del presente accordo si applicano.

[5](3) Le linee, e cioe' tutto l'insieme delle strade ferrate con le loro pertinenze, nonche' il materiale rotabile, rimarranno proprieta' della Compagnia.

[6](4) La cessione deve seguire alla fine del mese che seguira' la notifica della dichiarazione, con cui lo Stato in questione domanda la cessione dell'esercizio della rete della Compagnia sita sul suo territorio.

[7](5) Lo Stato, che ne fara' domanda, dovra' esercitare l'intera rete del suo territorio a mezzo della sua Amministrazione ferroviaria assumendo le spese ed i rischi di esercizio.

[8](6) La cessione dell'esercizio a societa' private, a persone giuridiche, od a privati, non potra' effettuarsi che col consenso della Compagnia, senza pregiudizio di tutti gli impegni assunti verso i portatori di obbligazioni. Questo consenso non potra' essere negato quando sussista la piena garanzia che l'esecuzione del presente accordo non soffrira' alcun pregiudizio in caso di una simile cessione.

Testo in vigore dal 30 novembre 1926 al 9 maggio 2025

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

urn:nir:stato:legge:1926-07-15;1867~accordo-art10 · fonte del testo