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[1](1) Tutti i diritti e tutti gli impegni della Compagnia, in relazione con l'esercizio della rete, saranno trasferiti allo Stato esercente, a cominciare dal principio dell'esercizio, in quanto negli articoli seguenti non sieno contenute altre disposizioni.

[2](2) Gli Stati saranno egualmente surrogati alla Compagnia nei contratti di appalto e di esercizio conchiusi da questa con altre Amministrazioni ferroviarie.

Testo in vigore dal 30 novembre 1926 al 9 maggio 2025

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

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