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[1](1) Il diritto di esercitare le linee, quale risulta dal presente accordo, sara' inscritto nei libri ferroviari come servitu' d'uso, con precedenza assoluta di fronte a qualsiasi diritto di servitu', di pegno o d'ipoteca, sotto riserva delle disposizioni dell'art. 43.
[2](2) A partire dal momento in cui gli Stati avranno iniziato l'esercizio delle linee sociali attraversanti il proprio territorio, essi dovranno mantenere le linee, gli accessori, le dipendenze, e il materiale rotabile, in buono stato, in modo da assicurarne la circolazione a regola d'arte.
[3](3) Il materiale rotabile di trasporto e di trazione, che sara' stato consegnato, sara' impiegato anzitutto sulle linee sociali esercite dallo Stato, per soddisfare ai bisogni del loro traffico interno ed internazionale.
[4]Una volta soddisfatte queste esigenze, nei limiti del possibile, gli Stati avranno la facolta' di impiegare questo materiale per servire il traffico di tutte le loro reti assumendo in proprio il conto dei noli.
[5](4) L'esercizio delle linee potra' essere retrocesso alla Compagnia col preavviso di un anno. In questo caso, saranno valevoli le disposizioni del presente accordo relativo all'esercizio di una rete da parte della Compagnia. Allo scopo di regolare le modalita' della consegna della rete e specialmente dell'assunzione in servizio del personale, fra lo Stato e la Compagnia sara' stipulata al caso una convenzione speciale.
Testo in vigore dal 30 novembre 1926 al 9 maggio 2025
