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[1](1) Se tutti gli Stati, entro un mese dall'entrata in vigore del presente accordo, dichiareranno di fare uso del diritto di assumere l'esercizio, al personale saranno applicate le disposizioni seguenti:

[2](2) Il personale che al momento dell'entrata in vigore del presente accordo si trova nei quadri di una rete della Compagnia, in quanto abbia la nazionalita' dello Stato in questione, o questa nazionalita' gli sia riconosciuta entro il termine ulteriore di 6 mesi dopo l'entrata in vigore del presente accordo, in forza della dichiarazione di elezione o di opzione gia' presentata nel termine fissato dalle norme legali in vigore nel relativo paese, passa al servizio dello Stato in questione. Il personale rimanente di ogni rete della Compagnia sara' collocato a riposo, in conformita' dei regolamenti esistenti al momento dell'entrata in vigore del presente accordo, in quanto esso personale non sia assunto in servizio egualmente da uno degli Stati contraenti.

[3](3) Il personale della Direzione generale - escluso il personale addetto al patrimonio privato ed il personale assunto dalla Compagnia entro il termine di due mesi dall'entrata in vigore del presente accordo, per il servizio centrale (art. 26) - in quanto esso abbia la nazionalita' di uno degli Stati contraenti o che questa nazionalita' gli sia riconosciuta entro l'ulteriore termine di 6 mesi dall'entrata in vigore del presente accordo, in forza della dichiarazione di elezione od opzione gia' presentata entro il termine fissato dalle norme legali in vigore del relativo paese, passa al servizio dello Stato in questione a seconda della sua nazionalita'. Il rimanente personale della Direzione generale sara' collocato a riposo in conformita' dei regolamenti esistenti al momento dell'entrata in vigore del presente accordo, in quanto esso non sia preso egualmente in servizio da uno degli Stati contraenti o non sia impiegato per il patrimonio privato o non sia riassunto per il servizio centrale.

[4](4) Le spese sostenute per gli agenti collocati a riposo in conformita' degli alinea 2 e 3, a partire dal momento dell'entrata in vigore del presente accordo fino al loro collocamento a riposo, in quanto questi agenti sono impiegati durante questo tempo su una delle reti, sono a carico dello Stato sul territorio del quale si trova la rete in questione. In caso diverso queste spese saranno a carico di tutti gli Stati contraenti, in conformita' delle disposizioni del presente accordo, relative ai pagamenti per qualsiasi titolo ai vecchi pensionati. In quest'ultimo caso il pagamento sara' fatto da quello Stato, nella valuta del quale si sara' fatto il calcolo degli emolumenti d'attivita' al momento dell'entrata in vigore del presente accordo.

[5](5) Il personale effettivo ed il personale provvisorio, passati in servizio dello Stato esercente, avranno in ogni caso, dal momento in cui sara' stato assunto l'esercizio il grado e gli stipendi, le retribuzioni e le promozioni stabilite per il personale delle ferrovie dello Stato. A questo personale, passato al servizio dello Stato, saranno applicate le disposizioni concernenti le condizioni del personale delle ferrovie dello Stato, comprese le qualifiche e gli assegni accessori. In quanto la nuova sistemazione dei servizi lo permettera', sara' tenuto conto anche della posizione del personale al momento del passaggio.

[6](6) Il personale su menzionato avra' il diritto alla pensione ed alle indennita' in conformita' delle norme in vigore per il personale delle ferrovie dello Stato. Il servizio presso la Compagnia sara' calcolato per il trattamento di pensione con le disposizioni in vigore per il personale delle ferrovie dello Stato, in quanto esso potra' essere riscattato, in virtu' delle disposizioni stesse, con le riserve matematiche indicate agli alinea 9 e 11. Gli Stati si riservano di determinare le disposizioni che faciliteranno al personale il riscatto degli anni di servizio, che non possono essere riscattati con le riserve matematiche menzionate in seguito. Per il personale che non e' inscritto ad uno dei tre fondi di previdenza, menzionati all'alinea 9, lo Stato si riserva di riconoscere o il diritto agli emolumenti di riposo (gesellschaftliche Pension, gesellschaftliche Provision, gesellschaftliche Gnadengabe) che spettano a questo personale giusta le disposizioni in vigore presso la Compagnia, al momento in cui l'esercizio sara' assunto dallo Stato, ovvero, per il servizio passato allo Stato, il diritto alle pensioni od alle indennita' in vigore per il personale delle ferrovie dello Stato.

[7](7) In quanto in alcuni casi a degli agenti assunti in servizio dallo Stato sia assicurato un trattamento di attivita' e di riposo non previsti dai regolamenti applicabili al personale delle ferrovie dello Stato, questi agenti saranno collocati a riposo dal relativo Stato.

[8]Gli agenti riceveranno le pensioni e le indennita' in conformita' dei regolamenti che ad essi si riferiscono, in vigore presso la Compagnia al momento dell'assunzione dell'esercizio.

[9](8) Il personale in riposo al momento dell'entrata in vigore del presente accordo (comprese le famiglie), ed il personale che sara' collocato a riposo giusta gli alinea 2, 3 e 7 saranno considerati come «vecchi pensionati».

[10](9) La Compagnia si impegna a portare a credito degli Stati contraenti un capitale corrispondente alle riserve matematiche, calcolato sulla base di un saggio di interesse al 5%, le quali dovrebbero essere accumulate per far fronte agli impegni dei fondi di previdenza (istituto pensioni per impiegati, istituto pensioni per inservienti, istituto di previdenza per operai) nella misura risultante al momento dell'entrata in vigore del presente accordo, verso il personale attivo (comprese le famiglie) che passa al servizio dello Stato e verso i vecchi pensionati.

[11](10) Le riserve matematiche, relative al personale attivo che passa al servizio delle Ferrovie dello Stato italiano, saranno calcolate e portate a credito dello Stato italiano in lire, alla pari delle vecchie corone. Le riserve matematiche, relative ai vecchi pensionati, che saranno pagate dal Regno d'Italia giusta le disposizioni degli alinea 18 e 20 di questo articolo; saranno egualmente calcolate e portate a credito degli Stati, giusta le disposizioni del presente accordo, in lire alla pari delle vecchie corone.

[12](11) Per il capitale corrispondente alle riserve matematiche per gli impegni dei fondi di previdenza verso il personale attivo (comprese le famiglie), la Compagnia portera' a credito di ogni Stato contraente la parte necessaria per soddisfare ai diritti del personale attivo (comprese le famiglie), effettivamente assunto dal relativo Stato.

[13](12) Il capitale corrispondente alle riserve matematiche, relative ai vecchi pensionati, sara' ripartito nelle proporzioni seguenti:

[14]«Repubblica d'Austria: 33.8% (trentatre ed otto decimi %); Regno d'Ungheria: 16.5% (sedici e cinque decimi %); Regno d'Italia: 24.6% (ventiquattro e sei decimi %); Regno dei Serbi, Croati e Sloveni: 21.5% (venticinque ed un decimo %)».

[15](13) Le somme portate a credito degli Stati, come sopra esposto, saranno convertite in franchi oro sulla base del ragguaglio di cambio del 31 dicembre 1922, e saranno pagate giusta le disposizioni fissate dal presente accordo per il rimborso dei debiti provenienti dal regime provvisorio, sotto riserva delle disposizioni dell'art. 27, paragrafi 6 e 7.

[16](14) Gli Stati impiegheranno ogni anno, per la riduzione delle spese di esercizio della rete ch'essi esercitano, le somme disponibili nell'anno in questione per le riserve matematiche di cui si e' fatto cenno, quali dette somme risulteranno da una tabella da stabilirsi preventivamente sulla base del calcolo di assicurazione tecnica.

[17](15) I diritti del personale attivo, rimasto al servizio centrale della Compagnia e del personale del patrimonio privato, circa gli emolumenti di riposo di ogni sorta non potranno essere esercitati che contro i fondi di previdenza menzionati, o contro la Compagnia.

[18](16) I tre fondi di previdenza su menzionati saranno mantenuti esclusivamente per soddisfare agli impegni di questi fondi verso i membri attivi che rimangono al servizio centrale della Compagnia e al patrimonio privato della stessa. Il Consiglio di amministrazione puo' riunire questi fondi, modificare gli statuti dei fondi stessi o riunire il loro attivo all'attivo della Compagnia, la quale in questo caso prendera' a proprio carico gli impegni dei fondi di previdenza. (17) I diritti dei vecchi pensionati agli assegni di riposo di ogni sorta (comprese le indennita' di caro-viveri e gli assegni analoghi, di qualunque specie), spettanti a questi pensionati al momento dell'entrata in vigore del presente accordo, sono esercitati contro lo Stato contraente, che e' obbligato al pagamento giusta le disposizioni degli alinea 18 a 20.

[19]E' indifferente che gli assegni di riposo accordati sieno assegnati dai proventi dei fondi di previdenza o che sieno messi a carico del conto di esercizio.

[20](18) Il pagamento degli emolumenti di riposo di ogni specie dei vecchi pensionati sara' fatto da ciascuno Stato contraente ai pensionati che avevano la loro residenza nel suo territorio al 1° luglio 1922, anche se essi hanno mutato la loro residenza dopo questa data; in questo caso i pagamenti saranno fatti egualmente nella valuta legale dello Stato che paga.

[21](19) Il pagamento degli emolumenti di riposo di ogni genere agli antichi pensionati, che al 1° luglio 1922 si trovavano ancora in attivita' di servizio, sara' fatto dallo Stato, la valuta del quale ha servito come base per il calcolo degli ultimi assegni di attivita' del relativo vecchio pensionato.

[22](20) Il pagamento degli emolumenti di riposo di ogni categoria ai vecchi pensionati, che al 1° luglio 1922 avevano il loro domicilio fuori dei confini degli Stati contraenti, sara' fatto dallo Stato, la moneta del quale avra' servito di base per il calcolo della pensione al 1° luglio 1922.

[23](21) Alla fine di ogni mese ogni Stato redigera' una distinta in franchi oro dei pagamenti fatti per gli antichi pensionati.

[24](22) La conversione in franchi oro del valore delle somme pagate in valuta legale, sara' fatta ogni mese sulla base del valore medio del cambio alla Borsa di Londra durante il mese precedente ai pagamenti mensili.

[25](23) Tali distinte saranno rimesse alla Compagnia ogni mese.

[26](24) L'ammontare globale di tutti i pagamenti effettuati, convertiti in franchi oro, sara' ripartito dalla Compagnia fra gli Stati, alla fine di ogni anno, nelle proporzioni sopra indicate (alinea 12).

[27](25) La differenza fra le somme pagate da uno Stato e le somme che sono a suo carico giusta la disposizione precedente sara' portata a debito od a credito del relativo Stato senza interessi.

[28](26) Stabilito cosi' il conteggio, l'ammontare risultante quale saldo a carico di ogni Stato, sara' passato a carico dell'esercizio della rete.

[29](27) Per la misura del pagamento, che deve essere riconosciuta in questo conteggio, sara' normativo lo stato di diritto e di fatto al momento dell'entrata in vigore del presente accordo.

[30](28) Se uno Stato prende delle disposizioni che hanno per effetto un aumento della misura delle pensioni di ogni categoria (comprese le indennita' di caro-viveri e gli assegni analoghi di ogni genere) fissate al 1° luglio 1922, convertite in franchi oro, l'eccedenza sara' a carico dello Stato nel territorio del quale il vecchio pensionato aveva la sua residenza il 1° luglio 1922.

[31]La disposizione precedente sara' applicata solamente per quella somma che sorpassa la misura delle pensioni di ogni categoria fissate al 1° luglio 1922 in Austria, calcolate in franchi oro.

[32](29) Le disposizioni che precedono troveranno un'applicazione conforme in caso di esercizio d'una o piu' reti da parte della Compagnia. Gli impegni che, in caso di esercizio da parte degli Stati, andrebbero a carico degli stessi, saranno a carico del conto di esercizio della rete relativa. Le somme, che gli Stati quando esercitino direttamente la rete devono impiegare per la riduzione delle spese di esercizio della rete in conformita' dell'alinea 14 di questo articolo, saranno messe a disposizione della rete da parte degli Stati, anche in caso di esercizio a mezzo della Compagnia. I tre fondi di previdenza saranno conservati in questo caso esclusivamente per soddisfare agli impegni di questi fondi, verso i membri attivi che rimangono al servizio centrale e al patrimonio privato della Compagnia.

[33](30) Se la Compagnia, per il fatto che essa esercita una o piu' reti, dovesse aggiungere altri servizi al suo servizio centrale (art. 26), il personale di questi servizi apparterra' ai quadri del personale che fa servizio per la rete in questione secondo la sua nazionalita'.

[34](31) Se uno degli Stati dovesse in seguito prendere a suo carico l'esercizio della rete sul suo territorio, tutti i diritti del personale impiegato su questa rete, al pari dei diritti alla pensione a carico della rete, dal momento dell'assunzione dell'esercizio, saranno da farsi valere verso il relativo Stato. La Compagnia, con riguardo alle disposizioni dell'alinea 9 del presente articolo, non avra' da fare alcun abbuono allo Stato per tale ragione. Cio' varra' anche se l'assunzione dell'esercizio da parte dello Stato non avra' luogo che nel 1968 al momento della devoluzione. Inoltre, per il passaggio del personale al servizio dello Stato, saranno da applicarsi le disposizioni precedenti.

[35](32) A partire dalla data della firma del presente accordo, la Compagnia non potra' modificare le attuali condizioni del personale che dopo essersi messa d'accordo con lo Stato attraversato dalla rete alla quale e' addetto il personale stesso.

Testo in vigore dal 30 novembre 1926 al 9 maggio 2025

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