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Il diritto di stabilire le tariffe interne sulle linee della Compagnia e' riservato allo Stato sul territorio del quale si trova la rete di cui si tratta, sia che la rete sia esercitata dallo Stato, sia che l'esercizio sia fatto dalla Compagnia. In quest'ultimo caso, la Compagnia sara' preventivamente intesa a titolo consultivo.
Testo in vigore dal 30 novembre 1926 al 9 maggio 2025
