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[1]Per facilitare il lavoro tecnico relativo alle questioni indicate all'articolo precedente, un Comitato formato dai delegati degli Stati che fanno parte del Consiglio di amministrazione della Compagnia avra' il compito di stabilire un servizio di tariffe dirette sulle linee della Compagnia, destinato al traffico diretto fra gli Stati contraenti, mediante la semplice combinazione delle tariffe interne.
[2]Il Comitato ha l'obbligo di comprendere nelle tariffe dirette le quote ridotte adottate eventualmente da una delle Amministrazioni ferroviarie degli Stati esercenti.
Testo in vigore dal 30 novembre 1926 al 9 maggio 2025
