Provvedimento abrogato dalla l. 7 aprile 2025, n. 56.
Abrogato dal 9 maggio 2025
Provvedimento abrogato dalla l. 7 aprile 2025, n. 56.
Abrogato dal 9 maggio 2025
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Gli articoli che questa norma nomina.
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2 versioni dal 1926
Confronto con la versione in vigore dal 30 novembre 1926 al 9 maggio 2025. 248 parole tolte, 12 parole aggiunte in 6 capoversi.
tolto: (1) Il Comitato dei delegati degli Stati ha egualmente il compito:
tolto: a) di stabilire sulle linee della Compagnia destinate al traffico diretto fra gli Stati contraenti delle tariffe dirette con riduzioni fino al limite del 30% sui prezzi delle tariffe interne a combinare;
tolto: b) di concedere riduzioni tariffarie sia in via diretta sia in via di rimborso, come pure di permettere il cumulo delle distanze sulle linee della Compagnia;
tolto: c) di apportare ai prezzi delle tariffe interne per le merci riduzioni fino al 75% del diritto fisso per le linee percorse in transito e fino al 50% del diritto fisso per ciascuna delle linee delle ferrovie speditrici e destinatarie; il Comitato suddetto avra' il compito di fissare le norme per stabilire i diritti fissi compresi nelle tariffe delle diverse reti o di fissare dei tassi eguali per tutte le reti che servano di base alle riduzioni da accordarsi;
tolto: d) di determinare le condizioni degli accordi che si riferiscono al traffico internazionale sulle reti della Compagnia e che concernono almeno due delle reti suddette ed una o piu' delle altre Amministrazioni ferroviarie interessate. Queste condizioni, quando sieno stabilite, serviranno di base per i negoziati in una conferenza che sara' convocata fra le Amministrazioni ferroviarie interessate. L'iniziativa per la convocazione di questa conferenza spettera', a seguito di incarico del Comitato, ad un'Amministrazione ferroviaria che eserciti la rete della Compagnia.
tolto: (2) L'alinea precedente non pregiudica i diritti degli Stati esercenti di prendere qualsiasi iniziativa per quanto concerne le disposizioni su ricordate.aggiunto: Accordo-art. 21 PROVVEDIMENTO ABROGATO DALLA L. 7 APRILE 2025, N. 56
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1926-07-15;1867~accordo-art21 · fonte del testo