Provvedimento abrogato dalla l. 7 aprile 2025, n. 56.
Abrogato dal 9 maggio 2025
Provvedimento abrogato dalla l. 7 aprile 2025, n. 56.
Abrogato dal 9 maggio 2025
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Gli articoli che questa norma nomina.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1926
Confronto con la versione in vigore dal 30 novembre 1926 al 9 maggio 2025. 111 parole tolte, 12 parole aggiunte in 2 capoversi.
tolto: (1) Le deliberazioni previste agli articoli 20 e 21 saranno prese dal Comitato dei delegati all'unanimita'. I delegati degli Stati non potranno pronunciarsi in alcun caso contro la combinazione delle tariffe interne in conformita' dell'art. 20.
tolto: (2) Le deliberazioni previste all'art. 20 saranno sottoposte a revisione da parte dell'Amministrazione competente dello Stato, in quanto si tratti di constatare la perfetta corrispondenza della tariffa diretta con le tariffe interne. Le eventuali obiezioni saranno comunicate al Comitato nel periodo massimo di due settimane. (3) Le deliberazioni previste all'art. 21 saranno sottoposte all'approvazione degli Stati. Ogni Stato avra' la facolta' di autorizzare i suoi delegati a significare la sua approvazione al momento della votazione.aggiunto: Accordo-art. 22 PROVVEDIMENTO ABROGATO DALLA L. 7 APRILE 2025, N. 56
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1926-07-15;1867~accordo-art22 · fonte del testo