Provvedimento abrogato dalla l. 7 aprile 2025, n. 56.
Abrogato dal 9 maggio 2025
Provvedimento abrogato dalla l. 7 aprile 2025, n. 56.
Abrogato dal 9 maggio 2025
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2 versioni dal 1926
Confronto con la versione in vigore dal 30 novembre 1926 al 9 maggio 2025. 365 parole tolte, 12 parole aggiunte in 8 capoversi.
tolto: (1) Il capitale rappresentato dalle obbligazioni di priorita' della Compagnia che non sono state ancora sorteggiate fino al 31 dicembre 1922, serie A, C, O, K, H, I, D, S, T, P, Z, V, F, M, U, X (cioe' in complesso 3,783,974 titoli, gia' obbligazioni di priorita' 3%), serie B (210,156 titoli, gia' obbligazioni di priorita' 5%, serie B), e serie W (193,126 titoli, gia' obbligazioni di priorita' 4%, serie W), e cioe' in complesso 4,187,256 titoli, obbligazioni di priorita' e' fissato nella somma di 471,066,300 franchi oro, di modo che ciascuna di queste obbligazioni di priorita', ha per valore nominale 112.50 franchi oro.
tolto: (2) L'ammortamento di queste obbligazioni si effettuera' in conformita' delle disposizioni del presente accordo ed in maniera da ammortizzare ogni anno la quantita' di titoli prevista dalla tabella di ammortamento, che fa parte integrante di questo accordo (Allegato C), sia mediante libero acquisto, sia per mezzo di sorteggio. In questo ultimo caso il valore di rimborso e' determinato dalle disposizioni dell'art. 37.
tolto: (3) Tutte queste obbligazioni, con i loro tagliandi di scadenze posteriori al 1° gennaio 1923, saranno cambiate contro nuovi titoli stilati in conformita' alle disposizioni del presente accordo.
tolto: (4) I sorteggi delle obbligazioni 5%, serie B, che ebbero luogo negli anni dal 1919 fino al 1922 inclusivo saranno annullati. D'altronde queste obbligazioni sono state comprese nel numero dei titoli menzionati all'alinea 1.
tolto: Allegato.
tolto: (1) Tutti i portatori di queste obbligazioni saranno invitati con un avviso dal Comitato degli obbligazionisti (articolo 34) a presentare le loro obbligazioni, con i tagliandi di scadenza dopo il 1° gennaio 1923 entro un termine da stabilirsi, nei luoghi indicati nell'avviso agli effetti del cambio. La pubblicazione sara' fatta nei luoghi e nei giornali designati dal Comitato.
tolto: (2) Il cambio sara' fatto titolo per titolo, senza corrispondenza ne' di numero ne' di serie. Il Comitato potra' consegnare a piacere dei portatori dei tagli da 5, da 10 o da 25 obbligazioni. Le spese di questo cambio saranno a carico degli obbligazionisti.
tolto: (3) Il testo delle nuove obbligazioni e dei tagliandi sara' redatto secondo il modulo qui unito (Allegato D) che forma parte integrante del presente accordo.aggiunto: Accordo-art. 31 PROVVEDIMENTO ABROGATO DALLA L. 7 APRILE 2025, N. 56
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1926-07-15;1867~accordo-art31 · fonte del testo