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[1](1) Le risorse annue del fondo delle obbligazioni, in quanto non siano consacrate direttamente al servizio degli arretrati (articoli 39 e 40) saranno impegnate ai seguenti fini.

[2]Sino alla concorrenza di 20,600,000 franchi oro (venti milioni seicentomila franchi oro) esse saranno a disposizione del Comitato degli obbligazionisti per coprire le spese di amministrazione (art.

  • 38)e per assicurare il servizio degli interessi e dell'ammortamento delle obbligazioni. L'ammortamento si effettuera' sia mediante estrazione a sorte, in conformita' della tabella di ammortamento allegata al presente accordo, sia mediante libero riscatto ad un prezzo inferiore a quello fissato dalla detta tabella di ammortamento. In caso di ammortamento per sorteggio l'ammontare di rimborso non potra' essere mai inferiore a 60 franchi oro (sessanta franchi oro) per obbligazione. Giusta la tabella di ammortamento qui allegata il valore di rimborso resta tuttavia fissato, fino ad una ulteriore decisione del Comitato, a 90 franchi oro (novanta franchi oro) per obbligazione. In corrispondenza di questo valore di 90 franchi oro l'interesse spettante ad ogni obbligazione sara' di 3.60 franchi oro (tre e sessanta franchi oro).

[3]In quanto la somma di 20,600,000 franchi oro non fosse assorbita integralmente dagli impegni suddetti, l'economia in tal guisa realizzata ogni anno contribuira' a formare una riserva speciale di previdenza, a disposizione del Comitato, per assicurare la regolarita' del servizio delle obbligazioni o al caso per migliorarle.

[4](2) Le risorse annuali del fondo delle obbligazioni che supereranno questa somma di 20,600,000 franchi oro saranno destinate anzitutto al rimborso dei pagamenti complementari che fossero stati effettuati dal Regno d'Italia a titolo di acconti pagati nello stesso anno di esercizio, in conformita' dell'art. 39 del presente accordo, sull'indennita' speciale a carico dello Stato medesimo.

[5](3) Se ci fosse ancora un avanzo, i due terzi di questo avanzo saranno messi a disposizione del Comitato degli obbligazionisti, per aumentare l'interesse od il valore di rimborso delle obbligazioni da sorteggiarsi, secondo la decisione del Comitato, senza che possa mai essere sorpassata la somma di 5.40 franchi oro (cinque franchi oro e quaranta centesimi oro) per tagliando o la somma di 112.50 franchi oro (centododici franchi oro e cinquanta centesimi oro) per obbligazione.

[6](4) L'importo rimanente sara' messo a disposizione della Compagnia.

[7]Allegato.

[8]I.

[9]Per ogni anno di esercizio ai sensi degli articoli 15 e 24 sara' costituita una gestione separata del fondo delle obbligazioni. Ogni anno di gestione sara' definitivamente chiuso a parte.

[10]II.

[11](1) In quanto l'ammortamento delle obbligazioni abbia luogo per sorteggio, questo sara' fatto nella seconda quindicina di dicembre di ogni anno. Il rimborso dei titoli sorteggiati sara' fatto a principiare dal 1° marzo dell'anno successivo.

[12](2) I numeri delle obbligazioni sorteggiate saranno pubblicati immediatamente dopo il sorteggio, dal Comitato che prescrivera' in qual modo saranno da farsi le pubblicazioni.

[13](3) Il primo sorteggio avra' luogo, in quanto non sia divenuto inutile, per effetto del libero riscatto, al piu' tardi sei mesi dopo il termine fissato per il cambio delle obbligazioni, e comprendera' tutti gli ammortamenti previsti dalla tabella d'ammortamento (Allegato C) fino a quel termine. Le obbligazioni sorteggiate devono essere rimborsate alla prossima scadenza dei tagliandi.

[14](4) Con le somme che si avranno disponibili il primo anno per l'ammortamento saranno da rimborsare anzitutto le obbligazioni che saranno state emesse in luogo e vece delle obbligazioni 5%, serie B, sorteggiate negli anni dal 1919 al 1922.

[15](5) Le obbligazioni cessano di essere fruttifere a partire dal termine di rimborso che conta quale giorno di scadenza, e all'atto dell'incasso si dovranno presentare oltre ai titoli originali tutti i tagliandi non scaduti fino a quel giorno, e non staccati, e cosi' pure i recapiti («talons»). L'ammontare dei tagliandi mancanti sara' diffalcato dal capitale.

[16]III.

[17](1) Ogni obbligazione e' munita di due tagliandi per ogni anno. Il primo tagliando sara' pagato al 1° di marzo dell'anno che segue l'anno di gestione.

[18](2) Se dopo chiuso il conto di liquidazione, per l'anno di gestione di cui si tratta esiste ancora un'eccedenza disponibile, per il pagamento degli interessi, tale eccedenza sara' pagata sul secondo tagliando degli interessi complementari.

[19](3) Il Comitato pubblichera' un avviso che determinera' l'ammontare della somma da pagarsi, per ogni tagliando, ed i luoghi e gli sportelli di pagamento, come pure il termine di scadenza del secondo tagliando.

Testo in vigore dal 30 novembre 1926 al 9 maggio 2025

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