Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 30 novembre 1926 al 9 maggio 2025. Leggi il testo vigente →

[1]Le spese di amministrazione comprendono:

  • A)Le spese del personale ed altre spese della Compagnia, per il Consiglio di amministrazione, per l'assemblea generale, per il servizio centrale della Compagnia, per la indennita' speciale dei membri del Comitato degli obbligazionisti e le altre spese di ogni fatta.

[2]Per far fronte a queste spese il Comitato degli obbligazionisti porra' ogni anno a disposizione della Compagnia una somma di 1,300,000 franchi oro (un milione trecentomila franchi oro) al massimo, pagabile a seconda dei bisogni correnti. La rimunerazione dei membri del Consiglio di amministrazione e l'indennita' speciale dei membri del Comitato degli obbligazionisti saranno fissate a mezzo di un accordo fra il Consiglio di amministrazione ed il Comitato.

[3]Al Comitato degli obbligazionisti dovra' essere fornita, circa le spese di amministrazione, ogni opportuna giustificazione.

  • B)Le spese di personale e le altre dell'amministrazione del «fondo delle obbligazioni», comprese le spese per il personale degli uffici di Parigi e dell'Ufficio di liquidazione («Liquidatur») di Vienna e le pensioni gia' liquidate o da liquidarsi per il personale degli uffici di Parigi, come pure le pensioni da liquidarsi in avvenire per il personale dell'Ufficio di liquidazione («Liquidatur») di Vienna nonche' lo ammontare dei diritti d'abbonamento in Francia. Il Comitato degli obbligazionisti, ove lo ritenga opportuno, potra' rivalersi in tutto od in parte di questi diritti sui portatori di obbligazioni, mediante ritenuta di un importo corrispondente dall'ammontare del tagliando. Gli oneri per l'amministrazione del «fondo delle obbligazioni» comprendono anche gli impegni arretrati che incombono al servizio delle obbligazioni per imposte, e per diritti di abbonamento e per il debito fluttuante della Compagnia in Francia.

[4]Ognuna delle Parti contraenti sopportera' le spese per la preparazione e per l'esecuzione del presente accordo, da essa incontrate.

[5]Sono a carico del fondo delle obbligazioni:

[6]1° le spese impegnate a nome del Comitato dei portatori di obbligazioni;

[7]2° il rimborso alla Compagnia delle spese anticipate dalla stessa sui mezzi di tesoreria che non appartengono all'esercizio.

[8]Allegato.

[9]Le spese di personale e le altre concernenti la gestione del fondo speciale per l'ammortamento degli arretrati saranno considerate quali spese di amministrazione del «fondo delle obbligazioni».

Testo in vigore dal 30 novembre 1926 al 9 maggio 2025

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

urn:nir:stato:legge:1926-07-15;1867~accordo-art38 · fonte del testo