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[1](1) Se il Consiglio di amministrazione dovesse decidere, pur rispettando le prescrizioni legali, di trasferire il patrimonio privato della Compagnia ad una o piu' societa' anonime da creare, gli Stati daranno il loro consenso in quanto le leggi del paese esigessero codesta approvazione. A causa di cio' la Compagnia non avra' da pagare ne' imposte ne' tasse ne' altri diritti di qualsiasi genere.

[2](2) Per tutta la durata del presente accordo ogni Stato applichera' nel determinare le imposte sul reddito delle azioni di proprieta' della Compagnia - in quanto sara' ammissibile una tale imposta - le disposizioni di legge piu' favorevoli attualmente in vigore per una qualunque categoria di azioni di portafoglio, a meno che non si dovessero applicare, in seguito di una modificazione delle relative leggi, delle disposizioni ancora piu' favorevoli.

Testo in vigore dal 30 novembre 1926 al 9 maggio 2025

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Richiamate nel testo

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