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[1](1) Le Amministrazioni doganali di tutte le Parti contraenti riconosceranno come sufficiente l'apposizione di piombi doganali da parte dell'Amministrazione di una delle Parti contraenti ogni qualvolta le dette Amministrazioni avranno accertato che tale piombamento corrisponde alle condizioni volute nei loro territori doganali per il piombamento dei vagoni vincolati a dogana, sotto le riserve indicate all'alinea 6 dell'articolo precedente.

[2](2) Le disposizioni per le chiusure doganali stabilite nella Conferenza di Berna in data 16 maggio 1886, con tutte le modificazioni ed appendici successive, serviranno di regola allo scopo.

Testo in vigore dal 30 novembre 1926 al 9 maggio 2025

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urn:nir:stato:legge:1926-07-15;1867~art11 · fonte del testo