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[1](1) Nel caso in cui le merci non completino il carico di un vagone, esse potranno godere delle facilitazioni suindicate; all'uopo esse dovranno essere spedite entro compartimenti che possano essere rigorosamente chiusi, nei vagoni a tetto fisso rispondenti a tutte le condizioni previste per la chiusura doganale, o entro casse mobili o ceste approvate dalla dogana e trasportate cosi' sotto chiusura doganale.

[2](2) Al fine di meglio garantire la sicurezza dei vagoni trasportati con i treni, e' ammesso che le parti interessate appongano ai vagoni una chiusura speciale che non danneggi in alcun modo il materiale.

[3](3) Se, per una causa qualsiasi, i vagoni debbano essere aperti alla frontiera per essere riscontrati, l'impiegato delle ferrovie in contatto deve incaricarsi di far togliere i contrassegni dei suggelli.

[4](4) Nei casi in cui un'operazione doganale sia stata fatta dalle Autorita' di uno degli Stati contraenti sul territorio di un altro Stato interessato, le Amministrazioni doganali di questo Stato si riservano il diritto di decidere in qual modo i treni ed i vagoni diretti debbano essere scortati a partire dalla frontiera o fino alla frontiera.

[5](5) Gli agenti di scorta avranno il diritto di occupare gratuitamente, nei treni che devono invigilare, dei posti dai quali essi possano esercitare le loro funzioni, ed essi avranno pure il diritto di occupare, nei treni viaggiatori, per il viaggio di ritorno, dei posti che corrispondano all'importanza del loro grado, sotto riserva delle disposizioni dell'alinea 3 dell'art. 51.

Testo in vigore dal 30 novembre 1926 al 9 maggio 2025

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urn:nir:stato:legge:1926-07-15;1867~art12 · fonte del testo