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I vagoni a carico completo dovranno avere fermate brevi nelle stazioni intermedie, e specialmente nelle stazioni di frontiera. La fermata non potra' essere di durata superiore al tempo strettamente necessario, occorrente per le operazioni ad essi relative, avuto riguardo alla natura della merce ed alle condizioni del servizio del movimento.

Testo in vigore dal 30 novembre 1926 al 9 maggio 2025

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