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Ai vagoni diretti dovranno essere apposte le opportune etichette con l'indicazione del paese di destinazione e della direzione del trasporto. Si avra' cura di adottare, possibilmente, le medesime etichette dell'Unione Europea per l'uso reciproco dei vagoni in servizio internazionale.

Testo in vigore dal 30 novembre 1926 al 9 maggio 2025

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urn:nir:stato:legge:1926-07-15;1867~art22 · fonte del testo