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[1](1) I trasporti per i porti marittimi d'una delle Alte Parti contraenti, dove le spedizioni stesse possono essere sottoposte alle operazioni doganali di entrata e di uscita, da parte degli organi dello Stato, le cui frontiere vengono attraversate in transito dalla merce, godranno, alla frontiera del rispettivo Stato, il trattamento previsto dall'art. 10 (1° e 2° alinea) con le riserve dell'alinea 6 dell'articolo stesso.

[2](2) I trasporti avranno gli stessi vantaggi di quelli effettuati con i citati vagoni o treni diretti, anche se per transito possa farsi luogo alla percezione dei diritti previsti all'art. 3.

Testo in vigore dal 30 novembre 1926 al 9 maggio 2025

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urn:nir:stato:legge:1926-07-15;1867~art25 · fonte del testo