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[1](1) Le disposizioni contenute nei regolamenti per l'uso dei veicoli in servizio internazionale, saranno valide agli effetti dell'uso reciproco dei veicoli.
[2](2) Il proseguimento del viaggio dei veicoli al di la' delle stazioni comuni si compiera' in conformita' delle disposizioni dei regolamenti per l'uso reciproco delle vetture, dei bagagliai e dei vagoni in servizio internazionale.
Testo in vigore dal 30 novembre 1926 al 9 maggio 2025
