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I trasporti in transito non saranno sottoposti ad alcun diritto o tassa speciale pel fatto del loro transito (comprese l'entrata e l'uscita). Tuttavia, potranno essere percepiti su questi trasporti in transito diritti o tasse esclusivamente devoluti a coprire le spese di sorveglianza e di amministrazione rese necessarie dal transito stesso. L'ammontare di ogni diritto o tassa di tale natura dovra' corrispondere, per quanto possibile, alla spesa che essi debbono coprire, ed i diritti o le tasse predette saranno applicate nelle condizioni di uguaglianza determinate all'articolo precedente, coll'eccezione che su certe linee questi diritti o tasse potranno essere ridotti od anche soppressi in ragione della differenza nel costo della sorveglianza.

Testo in vigore dal 30 novembre 1926 al 9 maggio 2025

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urn:nir:stato:legge:1926-07-15;1867~art3 · fonte del testo