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[1](1) Allo scopo di rendere piu' rapido il passaggio della frontiera e per semplificare le formalita' relative, tutti i servizi di frontiera dovranno essere riuniti in una stazione comune, per quanto lo consentiranno le circostanze.

[2](2) In questo caso la Parte contraente, sul territorio della quale sta la stazione comune, dara' il suo consenso all'istituzione, nella stazione stessa, di un'agenzia ferroviaria dell'altra Parte contraente.

[3](3) La Parte contraente, sul territorio della quale si trova la stazione, mettera' a disposizione dell'Amministrazione dell'altra Parte contraente i mezzi necessari per i bisogni dell'ufficio di spedizione, al punto di congiunzione.

Testo in vigore dal 30 novembre 1926 al 9 maggio 2025

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urn:nir:stato:legge:1926-07-15;1867~art30 · fonte del testo