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[1](1) I lavori di costruzione, di ampliamento, di elettrificazione o di adattamento delle stazioni comuni, e di quella parte delle ferrovie che si trova fra la frontiera ed una stazione comune, saranno stabiliti, previo accordo, dalle due Amministrazioni ferroviarie e saranno eseguiti per cura dell'Amministrazione, sulla linea della quale si trova la stazione comune.

[2]L'approvazione dei progetti, per i lavori sopra indicati, e la sorveglianza della loro esecuzione, per quanto concerne il servizio ferroviario, spettano alle autorita' amministrative dello Stato sul territorio del quale si trova la stazione comune.

[3](2) I progetti per i servizi misti e comuni, nell'interesse degli Stati interessati, devono essere approvati dai rispettivi Governi.

Testo in vigore dal 30 novembre 1926 al 9 maggio 2025

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