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La designazione dei locali nelle stazioni comuni per gli uffici doganali, come pure per i servizi misti di dogana, di polizia sanitaria e veterinaria, formeranno oggetto di negoziati, che si svolgeranno, in conformita' delle disposizioni precedenti, fra le Amministrazioni ferroviarie, le quali, alla loro volta, dovranno procedere d'accordo con le Amministrazioni doganali degli Stati interessati.

Testo in vigore dal 30 novembre 1926 al 9 maggio 2025

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urn:nir:stato:legge:1926-07-15;1867~art33 · fonte del testo