Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 30 novembre 1926 al 9 maggio 2025. Leggi il testo vigente →
Le tariffe dovranno essere stabilite in modo da facilitare, per quanto possibile, il traffico diretto ed in transito. Nessuna rimunerazione, facilitazione o restrizione dovra' dipendere direttamente o indirettamente dalla nazionalita' o dalla qualita' del trasporto in transito o del proprietario del detto trasporto o di quel qualsiasi mezzo che fosse stato o dovesse essere impiegato per il trasporto sopra una parte qualsiasi del percorso totale.
Testo in vigore dal 30 novembre 1926 al 9 maggio 2025
