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Le tariffe dovranno essere stabilite in modo da facilitare, per quanto possibile, il traffico diretto ed in transito. Nessuna rimunerazione, facilitazione o restrizione dovra' dipendere direttamente o indirettamente dalla nazionalita' o dalla qualita' del trasporto in transito o del proprietario del detto trasporto o di quel qualsiasi mezzo che fosse stato o dovesse essere impiegato per il trasporto sopra una parte qualsiasi del percorso totale.

Testo in vigore dal 30 novembre 1926 al 9 maggio 2025

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urn:nir:stato:legge:1926-07-15;1867~art4 · fonte del testo