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[1](1) I funzionari di uno Stato in servizio nel territorio dell'altro Stato, hanno facolta' di compiere il loro dovere secondo gli usi ed i regolamenti in vigore nello Stato al quale essi appartengono.
[2](2) Essi possono quindi portare la divisa e le armi prescritte dai loro regolamenti; e nei casi previsti dalla legge del loro paese essi possono sequestrare gli oggetti in contravvenzione e fare i passi necessari per arrestare le persone alle quali si possono imputare delle contravvenzioni, affinche' dalle autorita' del territorio dove sta la stazione comune sia poi deciso il loro imprigionamento temporaneo; queste ultime autorita' soltanto avranno la facolta' di prendere delle disposizioni ledenti la liberta' personale di coloro che si trovano sul loro territorio.
Testo in vigore dal 30 novembre 1926 al 9 maggio 2025
