Provvedimento abrogato dalla l. 7 aprile 2025, n. 56.
Abrogato dal 9 maggio 2025
Provvedimento abrogato dalla l. 7 aprile 2025, n. 56.
Abrogato dal 9 maggio 2025
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Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1926
Confronto con la versione in vigore dal 30 novembre 1926 al 9 maggio 2025. 105 parole tolte, 12 parole aggiunte in 3 capoversi.
tolto: (1) I funzionari di dogana degli uffici riuniti sono autorizzati a presenziare reciprocamente le operazioni doganali effettuate dagli agenti dell'ufficio dell'altro Stato, ed il carico delle merci nelle vetture in partenza.
tolto: (2) I funzionari superiori di dogana di uno Stato possono esaminare tutti i registri doganali degli uffici dell'altro Stato, possono prenderne copia e farne degli estratti.
tolto: (3) Gli uffici dei relativi Stati si comunicheranno reciprocamente e con la maggiore speditezza possibile le osservazioni su tutto cio' che avrebbe potuto o potrebbe pregiudicare le finanze d'uno degli Stati, o che potrebbe costituire o minacciare di costituire una violazione dei divieti d'importazione, d'esportazione o di transito.aggiunto: Convenzione-art. 48 PROVVEDIMENTO ABROGATO DALLA L. 7 APRILE 2025, N. 56
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1926-07-15;1867~art48 · fonte del testo