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[1](1) I funzionari di dogana degli uffici riuniti sono autorizzati a presenziare reciprocamente le operazioni doganali effettuate dagli agenti dell'ufficio dell'altro Stato, ed il carico delle merci nelle vetture in partenza.

[2](2) I funzionari superiori di dogana di uno Stato possono esaminare tutti i registri doganali degli uffici dell'altro Stato, possono prenderne copia e farne degli estratti.

[3](3) Gli uffici dei relativi Stati si comunicheranno reciprocamente e con la maggiore speditezza possibile le osservazioni su tutto cio' che avrebbe potuto o potrebbe pregiudicare le finanze d'uno degli Stati, o che potrebbe costituire o minacciare di costituire una violazione dei divieti d'importazione, d'esportazione o di transito.

Testo in vigore dal 30 novembre 1926 al 9 maggio 2025

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urn:nir:stato:legge:1926-07-15;1867~art48 · fonte del testo