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[1](1) Nessuno degli Stati contraenti sara' tenuto, in virtu' del presente accordo, a garantire il transito dei viaggiatori, il cui ingresso nei suoi territori fosse vietato, o delle merci d'una categoria di cui fosse proibita l'importazione, sia per ragioni di sanita' o di sicurezza pubblica, sia come precauzione contro le malattie degli animali e delle piante.

[2](2) Ciascuno degli Stati contraenti avra' il diritto di prendere le precauzioni necessarie per accertare che le persone, i bagagli, le merci e specialmente le merci sottoposte ad un monopolio, le vetture, i vagoni od altri mezzi di trasporto siano effettivamente in transito, e per accertare inoltre che i viaggiatori in transito siano in grado di terminare il loro viaggio, nonche' per evitare che la sicurezza delle linee e dei mezzi di comunicazione sia comunque pregiudicata. Tuttavia l'esercizio di questo diritto non deve creare ostacoli ai trasporti, ne' sottoporli a dei ritardi supplementari.

[3](3) Nessuna disposizione del presente accordo potra' pregiudicare i provvedimenti che uno degli Stati contraenti e' o potra' essere indotto a prendere in dipendenza di convenzioni internazionali generali, nelle quali esso e' parte, o che potrebbero essere conchiuse ulteriormente, ed in particolare di quelle conchiuse sotto gli auspici della Societa' delle Nazioni in materia di transiti, di esportazione o di importazione di speciali categorie di merci, quali l'oppio ed altre droghe nocive, le armi, od i prodotti della pesca, oppure di convenzioni generali, sia che abbiano per iscopo di impedire qualsiasi infrazione ai diritti di proprieta' industriale, letteraria od artistica, sia che si riferiscano a falsificazioni dei marchi di fabbrica o delle indicazioni d'origine o ad ogni altro sistema di commercio sleale.

Testo in vigore dal 30 novembre 1926 al 9 maggio 2025

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urn:nir:stato:legge:1926-07-15;1867~art5 · fonte del testo