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Lo Stato che possiede un ufficio sul territorio dell'altro Stato potra' delegare per la revisione e per l'ispezione del detto ufficio degli impiegati superiori (ispettori) e dei funzionari della guardia di finanza, con facolta' di portare le armi (vedi gli articoli 45, 48 e 51).

Testo in vigore dal 30 novembre 1926 al 9 maggio 2025

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urn:nir:stato:legge:1926-07-15;1867~art53 · fonte del testo