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[1](1) Le Amministrazioni dei diversi servizi pubblici accreditati dal Governo di uno Stato, per la stazione comune sita sul territorio dell'altro Stato, potranno spedire e ricevere i loro telegrammi amministrativi con i fili della strada ferrata, come telegrammi di Stato senza il tramite degli uffici dello Stato.
[2](2) Gli altri telegrammi di Stato e privati, per essere trasmessi da uno Stato all'altro, devono essere spediti dalla stazione comune all'ufficio governativo dello Stato dove si trova la stazione, il quale solo ha il diritto di trasmettere gli stessi per mezzo del telegrafo del Governo all'ufficio dell'altra Parte contraente. Questa disposizione non si riferisce ai telegrammi di servizio delle ferrovie.
[3](3) I telegrammi di cui all'alinea 1°, come pure i telegrammi di servizio delle ferrovie, non figureranno nella contabilita' internazionale.
Testo in vigore dal 30 novembre 1926 al 9 maggio 2025
