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Che cosa è cambiato dal 9 maggio 2025

Confronto con la versione in vigore dal 30 novembre 1926 al 9 maggio 2025. 405 parole tolte, 12 parole aggiunte in 14 capoversi.

tolto: (1) Il diritto di passare e di ripassare la frontiera sara' accordato agli abitanti dei dintorni, affinche' possano servirsi della stazione piu' prossima, alle condizioni seguenti:

tolto: (2) Gli abitanti che hanno l'intenzione di servirsi di un tale diritto riceveranno, a richiesta, una carta di frontiera, che deve sostituire il passaporto, pero' soltanto per facilitare l'accesso alla stazione relativa.

tolto: (3) Per servirsi dei treni che partono dalla stazione di cui si tratta, e per circolare nel territorio dell'altro Stato, i possessori di carte di frontiera devono essere muniti anche dei documenti generalmente prescritti.

tolto: (4) La carta deve contenere la fotografia, il nome e le indicazioni concernenti la nascita, la residenza e l'occupazione del portatore e la dichiarazione che egli e' ordinariamente domiciliato in un luogo presso la frontiera.

tolto: (5) La carta e' valevole per due anni, e sara' emessa ed eventualmente prorogata dall'autorita' politica del distretto nel cui circondario si trova la stazione. Per la validita' di questa carta e' necessario che un'analoga dichiarazione, che confermi l'esattezza delle indicazioni iscritte nella carta, sia rilasciata dall'autorita' politica del territorio al quale appartiene il richiedente.

tolto: (6) La carta sara' emessa e vistata gratuitamente.

tolto: ( 7) La lista delle carte emesse e rinnovate sara' comunicata agli uffici di sicurezza della frontiera dei due Stati.

tolto: (8) Per i bambini di eta' inferiore agli anni 12, ed accompagnati da adulti gia' muniti della carta, non sara' necessaria una carta.

Mostra gli altri 6 capoversi cambiati

tolto: (9) Per l'identificazione o per il controllo della pubblica sicurezza e della dogana, i portatori di carte devono presentarle al posto delle guardie di frontiera, e seguire il percorso che sara' stabilito per andare alla stazione e per ritornarne.

tolto: (10) La registrazione od il ritiro delle merci o dei bagagli e le relative formalita' di dogana saranno limitate alle ore di giorno, e, per quanto concerne l'orario, bisognera' attenersi rigorosamente alle disposizioni che saranno fissate e pubblicate.

tolto: (11) Per motivi di interesse o di sicurezza pubblica, la validita' della carta puo' essere sospesa ed annullata da parte dell'autorita' che l'ha emessa o di quella che l'ha vidimata, informandone a questo effetto la competente autorita' dell'altro Stato.

tolto: (12) La carta di frontiera sara' emessa anche su domanda degli organi della dogana o della pubblica sicurezza.

tolto: (13) Le persone trovate senza carta saranno trattate come stranieri entrati clandestinamente nel territorio in questione.

tolto: (14) Le persone munite di carta, che saranno sorprese fuori della zona permessa, saranno private della loro carta e sottoposte allo stesso trattamento.aggiunto: Convenzione-art. 56 PROVVEDIMENTO ABROGATO DALLA L. 7 APRILE 2025, N. 56

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

urn:nir:stato:legge:1926-07-15;1867~art56 · fonte del testo