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Alle disposizioni degli articoli precedenti potra' essere derogato, in via eccezionale, e per un termine, quanto piu' limitato e' possibile, per mezzo di norme particolari o generali, che ciascuno degli Stati contraenti fosse costretto ad emanare nel caso di avvenimenti gravi, che interessino la sicurezza dello Stato e gli interessi vitali del Paese, rimanendo inteso che detto Stato dovra' permettere l'esercizio del diritto di transito nella piu' larga misura possibile.

Testo in vigore dal 30 novembre 1926 al 9 maggio 2025

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urn:nir:stato:legge:1926-07-15;1867~art6 · fonte del testo