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Le Parti contraenti cercheranno di tener conto dei bisogni del traffico diretto internazionale sulle linee ferroviarie del loro territorio, fissando delle buone condizioni di corrispondenza dei treni nel traffico dei viaggiatori ed in quello delle merci, come pure prestandosi aiuto ed assistenza reciproca, in quanto possibile.
Testo in vigore dal 30 novembre 1926 al 9 maggio 2025
