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Che cosa è cambiato dal 9 maggio 2025

Confronto con la versione in vigore dal 30 novembre 1926 al 9 maggio 2025. 146 parole tolte, 12 parole aggiunte in 3 capoversi.

tolto: (1) Se il traffico dovesse essere sospeso o limitato, a causa delle difficolta' del movimento, le Amministrazioni delle ferrovie che incontrano queste difficolta' dovranno mettersi d'accordo, con la maggiore possibile sollecitudine, con le Amministrazioni ferroviarie dell'altro Stato interessato, sulle condizioni alle quali il traffico proveniente dal territorio di una delle Parti contraenti o destinato a questo territorio potra' essere conservato.

tolto: (2) Le Amministrazioni delle ferrovie dovranno studiarsi di porre fine, con tutti i mezzi disponibili, ad ogni interruzione di traffico, ricorrendo ove d'uopo all'aiuto ed all'assistenza delle ferrovie dell'altra Parte contraente interessata.

tolto: (3) In caso di restrizioni al traffico interno, il traffico reciproco tra gli Stati contraenti ed il traffico di transito, proveniente dal territorio d'una delle Parti contraenti, non dovranno essere soggetti a delle restrizioni maggiori di quelle previste per il suo traffico, o per il traffico in transito verso lo stesso Stato di destinazione.aggiunto: Convenzione-art. 59 PROVVEDIMENTO ABROGATO DALLA L. 7 APRILE 2025, N. 56

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1926-07-15;1867~art59 · fonte del testo