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[1](1) Di regola le merci consegnate per il trasporto nel proprio Stato, non saranno trattate, per quanto concerne il trasporto stesso, in un modo piu' favorevole che le merci rimesse al trasporto nel territorio di un'altra delle Parti contraenti.

[2](2) Tuttavia i trasporti che hanno un interesse vitale per il paese ed i trasporti interni, d'importazione o d'esportazione, potranno avere temporaneamente, in via eccezionale, la precedenza di fronte al transito di una minore importanza economica.

[3](3) Se in circostanze straordinarie il traffico destinato a determinate regioni dovesse essere contingentato, per quanto riguarda la qualita' ed il numero del materiale rotabile in entrata ed in uscita ed il tonnellaggio in transito, in occasione della ripartizione del contingente il traffico di tutte le Parti contraenti, destinato per queste regioni, sara' preso in considerazione in conformita' degli effettivi bisogni.

Testo in vigore dal 30 novembre 1926 al 9 maggio 2025

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urn:nir:stato:legge:1926-07-15;1867~art61 · fonte del testo